STATUTO DEL
"CIRCOLO TENNIS BARLETTA HUGO SIMMEN
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
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TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO ASSOCIATIVO - AFFILIAZIONE
Articolo 1 (Denominazione sociale e sede)
1. E’ costituito il “Circolo Tennis Barletta Hugo Simmen Associazione
Sportiva Dilettantistica” fondato il 6 dicembre 1965,
in sigla “C.T. BARLETTA”
2. Il Circolo ha sede in Barletta alla Via del Santuario n. 7.
3. L’ordinamento interno del Circolo è ispirato ai principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
4. I colori sociali sono il bianco ed il rosso.
Articolo 2 (Scopo)
1. Il Circolo ha come scopo principale l’organizzazione, la
pratica e la diffusione dell’attività sportiva del tennis,
compresa l’attività didattica e l’attività agonistica a carattere
dilettantistico dei propri tesserati. Fatto salvo questo
scopo, il Circolo si propone altresì di organizzare altre attività
sportive dilettantistiche, attività ricreative e culturali,
di promuovere iniziative di solidarietà sociale nel proprio
ambito operativo, di favorire lo sviluppo di relazioni
amichevoli tra gli associati, di infondere nei giovani l’amore
Allegato "B"
Rep. n.886
Racc. n.617
per il tennis, per lo sport in genere e per i suoi valori educativi
e sociali.
2. Il Circolo non esercita attività commerciali e non ha fini
di lucro.
3. Durante la vita del Circolo è vietato distribuire agli associati,
anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione,
fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la
destinazione siano imposte dalla legge.
4. Le finalità dell'associazione si esauriscono prevalentemente
nella Regione Puglia.
Articolo 3 (Affiliazione alla F.I.T.)
Il Circolo è affiliato alla Federazione Italiana Tennis e
s’impegna ad osservare statuto, regolamenti e deliberazioni
dei competenti organi federali, nonché la normativa del
C.O.N.I.
Articolo 4 (Carattere apolitico e apartitico)
Il Circolo è apolitico ed apartitico e nella sua sede non possono
aver luogo manifestazioni di carattere politico o partitico.
Articolo 5 (Patrimonio ed entrate)
1. Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili inventariati
e da ogni altro bene appartenente al Circolo.
2. Le entrate associative sono costituite:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi mensili degli
associati;
b) dalle contribuzioni ed elargizioni a diverso titolo di associati,
di terzi, di enti pubblici e privati;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio.
TITOLO II
DEGLI ASSOCIATI
Articolo 6 (Associati, diritto di voto ed eleggibilità)
1. Il Circolo è composto dagli associati che hanno i diritti
ed i doveri previsti dal presente statuto e dalla legge.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di voto e solo essi
possono essere eletti alle cariche associative.
3. Gli atleti che svolgono attività agonistica esclusivamente
a favore del Circolo ed in possesso della tessera F.I.T., possono
usufruire delle strutture associative in qualità di “aggregati”.
Gli aggregati non assumono la qualità di associati.
Articolo 7 (Ammissione al Circolo)
Per l’ammissione al Circolo in qualità di associato si richiedono
le seguenti condizioni:
a) presentazione della domanda di ammissione con l’osservanza
delle norme statutarie di cui al successivo articolo 8;
b) accettazione senza riserve del presente statuto e di eventuali
regolamenti interni;
c) accettazione della domanda a giudizio insindacabile del
Consiglio di amministrazione;
d) assunzione dell’obbligo di pagare la quota di ammissione
entro il termine e secondo le modalità indicate dal Consiglio.
In ogni caso il termine suddetto non può essere superiore ad
un anno dall’accettazione della domanda.
Articolo 8 (Domanda di ammissione)
1. Ogni persona, di specchiata moralità e correttezza, può
presentare domanda scritta di ammissione al Circolo.
2. La domanda va inviata al Presidente a mezzo lettera raccomandata
a.r. o con consegna in segreteria. La domanda deve
contenere, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione di accettazione
senza riserve dello statuto associativo e di eventuali
regolamenti interni, nonché l’assunzione dell’obbligo di
pagare la quota di ammissione entro il termine e secondo le
modalità indicate dal Consiglio.
3. Prima di deliberare sulla domanda di ammissione il Consiglio
deve sentire il parere non vincolante del Collegio dei
probiviri.
4. La deliberazione del Consiglio di amministrazione
sull’ammissione di un associato deve essere adottata con la
presenza del Presidente del Circolo e deve riportare, con votazione
segreta, almeno 5 (cinque) voti favorevoli.
Articolo 9 (Subentro nella qualità di associato)
1. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi.
2. In caso di morte dell’associato nella sua qualità può subentrare,
con esonero dal pagamento della quota di ammissione,
uno dei successori mortis causa, designato per volontà testamentaria
dall’associato o, in mancanza, per designazione dei
successori medesimi. Il subentro della persona designata è subordinato
al consenso del Consiglio di amministrazione con delibera
adottata ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 4 dello
statuto.
Articolo 10 (Quota di ammissione e contributo mensile)
1. La quota di ammissione è determinata dal Consiglio di amministrazione
e può essere utilizzata soltanto per nuove strutture
o ristrutturazioni, salva diversa destinazione deliberata
dall’Assemblea.
2. Il contributo mensile è aggiornato annualmente a decorrere
dal giorno 1° gennaio di ogni anno nella misura del 100% della
variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) verificatasi
nell’anno precedente.
3. Il contributo mensile può, comunque, essere modificato
dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Articolo 11
(Pagamento del contributo mensile; inadempimento; conseguenze)
1. Gli associati sono tenuti a corrispondere il contributo associativo
mensile in via anticipata entro e non oltre il giorno
fissato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il reiterato ritardo nel pagamento del contributo mensile e
di altre somme dovute al Circolo costituisce illecito disciplinare.
3. L’associato inadempiente all’obbligo di pagamento del contributo
per due mesi consecutivi viene invitato per iscritto
dal Presidente ad adempiere nel termine di dieci giorni, pena
l’espulsione dal Circolo. Trascorso inutilmente tale termine,
il Consiglio rimette gli atti al Collegio dei probiviri per i
provvedimenti di competenza.
Articolo 12 (Frequenza dei familiari dell’associato)
1. Salvo che l’associato disponga altrimenti, i componenti del
suo nucleo familiare conviventi possono frequentare il Circolo
con esonero dal pagamento di contribuzioni mensili.
2. L’associato può, altresì, indicare un solo figlio, non convivente
o che abbia formato un proprio nucleo familiare, al
quale è consentito utilizzare la struttura associativa con la
propria famiglia fino ad un massimo di 4 (quattro) anni dietro
pagamento, da parte dell’associato stesso, di un corrispettivo
annuo. Il Consiglio di amministrazione determina l’entità di
tale corrispettivo, che non può essere inferiore al contributo
mensile rapportato ad un anno, né superiore allo stesso incrementato
del 20% (venti per cento), nonché le modalità del versamento.
Articolo 13 (Ospiti)
Gli associati possono solo occasionalmente accompagnare od accogliere
ospiti, previa comunicazione scritta in segreteria.
Articolo 14 (Trasferimento della residenza)
Nel caso di trasferimento della residenza che comporti
l’impossibilità della frequenza del Circolo, il Consiglio di
amministrazione, valutata detta impossibilità, può autorizzare
l’associato al pagamento del contributo mensile ridotto alla
metà.
Articolo 15 (Provvedimenti disciplinari)
1. All’associato che violi le norme statutarie o regolamentari,
o i principi di lealtà e correttezza, sono irrogate le seguenti
sanzioni disciplinari commisurate al tipo ed alla gravità
dell’infrazione:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) diffida;
c) sospensione temporanea con l’obbligo del pagamento del contributo
mensile;
d) espulsione dell’associato. L’espulsione sarà irrogata per
azioni gravemente disonorevoli, commesse anche fuori dal Circolo,
o per gravi inadempienze agli obblighi associativi.
2. Le medesime sanzioni, in quanto compatibili, e l'allontanamento
definitivo sono irrogate anche a chi ha facoltà di frequentare
il Circolo.
Articolo 16 (Recesso)
1. L’associato può comunicare il proprio recesso dal Circolo
con lettera raccomandata a.r. o con comunicazione scritta in
segreteria indirizzate al Presidente.
2. Il recesso produce effetto dal momento in cui la comunicazione
perviene a destinazione.
3. Gli associati receduti o che siano stati esclusi o che abbiano
comunque cessato di appartenere al Circolo, non possono
ripetere le somme versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio
del Circolo.
TITOLO III
DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 17 (Organi associativi)
Gli organi associativi sono l’Assemblea degli associati, il
Presidente del Circolo, il Consiglio di amministrazione, il
Collegio dei revisori contabili ed il Collegio dei probiviri.
Articolo 18 (Elezioni delle cariche associative)
1. Il Presidente, i consiglieri di amministrazione, i componenti
del Collegio dei revisori e quelli del Collegio dei probiviri
sono eletti dall’Assemblea per scrutinio segreto e a
maggioranza di voti tra coloro che hanno presentato la propria
candidatura in segreteria almeno 10 (dieci) giorni prima della
data dell’Assemblea. In caso di parità di voti è eletto il
suffragato più anziano di età anagrafica.
2. Il Presidente e le altre cariche associative durano in carica
tre anni decorrenti dalla data delle elezioni.
3. L’Assemblea deve essere convocata alla scadenza del triennio
per le elezioni di tutte le cariche associative.
4. Qualora il Presidente cessi dalla carica, per dimissioni o
per qualsiasi altra ragione, prima della scadenza del triennio,
decadono automaticamente tutti gli altri organi elettivi.
In tale ipotesi il Vicepresidente uscente, od in subordine il
consigliere uscente più anziano di età, esercita i poteri di
ordinaria amministrazione e di rappresentanza del Circolo e
provvede, entro i trenta giorni successivi, alla convocazione
dell’Assemblea per le nuove elezioni.
Articolo 19 (Sostituzione)
Qualora il componente di un organo collegiale cessi dalla carica,
per dimissioni o per qualsiasi altra ragione, prima della
scadenza del triennio, è sostituito dal primo dei non eletti.
Articolo 20 (Decadenza)
Il componente di un organo collegiale che sia assente, ancorché
giustificato, per tre riunioni consecutive, convocate in
un arco temporale superiore ai 30 (trenta) giorni, decade automaticamente
dalla carica.
Articolo 21 (Gratuità delle cariche associative)
La carica di Presidente e tutte le altre cariche associative
sono conferite ed accettate a titolo gratuito.
Articolo 22 (Incompatibilità e divieti)
1. Le cariche associative sono tra loro incompatibili.
2. Sono vietati rapporti di lavoro, di prestazione d’opera o
comunque di affari tra il Circolo, da una parte, ed il Presidente
o i componenti degli organi elettivi, dall’altra.
Articolo 23 (Revoca delle cariche associative)
1. Tutte le cariche associative sono revocabili. Le relative
delibere sono adottate dall’Assemblea degli associati con votazione
segreta e a maggioranza dei presenti.
2. L’accettazione di una carica associativa comporta la tacita
e preventiva rinuncia ad ogni azione risarcitoria per il caso
di revoca.
CAPO II - ASSEMBLEA
Articolo 24 (Costituzione ed attribuzioni)
1. L’Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti gli associati.
2. Ogni associato ha diritto di partecipare all’Assemblea,
purché in regola con i pagamenti e non soggetto al provvedimento
disciplinare di sospensione. Non è consentito il rilascio
di deleghe.
3. L’associato che intende partecipare all’Assemblea deve preventivamente
munirsi del biglietto di ammissione rilasciato
dall’ufficio di segreteria incaricato di verificare la legittimazione
alla partecipazione.
4. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno
per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio
preventivo per l’anno successivo.
5. L’Assemblea deve essere altresì convocata per deliberare
preventivamente in ordine ad ogni operazione di straordinaria
amministrazione, non prevista nel bilancio preventivo approvato,
che singolarmente o sommata ad altre operazioni connesse
già deliberate nello stesso esercizio, superi le entrata complessiva
di un contributo mensile.
6. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti
e delibera in ogni caso con il voto favorevole della
maggioranza dei voti.
7. L’Assemblea convocata per le modifiche dello statuto è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno tre quarti degli associati ed in seconda convocazione
con la presenza di almeno il quindici per cento degli stessi.
Le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Articolo 25 (Convocazione dell’Assemblea)
1. L’Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio di
amministrazione, dal Presidente del Circolo o, in caso di sua
assenza, inerzia od impedimento, da chi ne fa le veci.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente qualora almeno
tre consiglieri, od un quinto degli associati, oppure il
Collegio dei revisori contabili, od il Collegio dei probiviri,
ne facciano richiesta scritta con la precisa indicazione degli
argomenti da iscrivere all’ordine del giorno. In tal caso
l’Assemblea deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data
di deposito della richiesta in segreteria.
3. L’avviso di convocazione è affisso nella bacheca del Circolo
almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
4. Per le assemblee relative al rinnovo delle cariche associative
od alle modifiche dello statuto, l’avviso di convocazione
deve inoltre essere spedito agli associati, al domicilio comunicato
in segreteria, a mezzo di lettera raccomandata a.r. oppure
essere consegnato a mani con firma per ricevuta, almeno
venti giorni prima dell’adunanza.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del
luogo, della data e dell’ora delle riunioni in prima e seconda
convocazione, nonché la precisa indicazione degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno. La seconda convocazione non
può essere prevista per la stessa giornata della prima.
Articolo 26 (Svolgimento dell’Assemblea)
1. L’Assemblea nomina tra i presenti il proprio presidente,
nonché il segretario e due scrutatori.
2. Il presidente verifica la regolarità della costituzione,
dirige i lavori assembleari e ne assicura il regolare svolgimento.
3. L’associato, che venga a trovarsi in conflitto di interessi
relativamente ad una o più specifiche delibere, può partecipare
alla discussione ma non ha voto.
4. Le deliberazioni assembleari sono adottate di regola con
votazione palese, salvo che lo statuto preveda il voto segreto
o l’Assemblea a maggioranza deliberi in tal senso.
5. Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario. Lo stesso viene
tempestivamente trascritto sul registro dei verbali
dell’assemblea ed in copia esposto in bacheca per la durata di
trenta giorni.
Articolo 27
(Funzionamento dell’Assemblea
per il rinnovo delle cariche associative)
1. Il presidente dell’Assemblea, verificatane la regolare costituzione,
comunica agli intervenuti le candidature pervenute
ai sensi dello statuto ed invita l’Assemblea a nominare il
seggio elettorale formato da tre componenti, i quali designano
tra loro il presidente ed il segretario.
2. Il seggio elettorale una volta nominato dà autonomamente
inizio, a prescindere dall’andamento dei lavori assembleari,
alle operazioni di voto e rimane aperto per 6 (sei) ore.
3. Il voto viene esercitato mediante l’utilizzo di apposite
schede di diverso colore, tante quante sono gli organi da eleggere,
sulle quali sono riportati i nominativi dei candidati
in ordine alfabetico. Per ogni organo collegiale l’elettore
può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero
dei componenti l’organo. Al termine delle operazioni di voto
il seggio procede pubblicamente allo spoglio ed il presidente
del seggio proclama gli eletti.
4. Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale
da allegare al verbale dell’Assemblea.
CAPO III - IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO
Articolo 28 (Eleggibilità)
1. Il Presidente è sempre rieleggibile, ma non per più di due
mandati consecutivi.
2. Non è eleggibile alla carica di Presidente chi rivesta
l’incarico di parlamentare, di sindaco, di presidente, assessore
o consigliere di enti locali, nonché cariche partitiche
di vertice a livello nazionale e locale.
Articolo 29 (Poteri e funzioni)
1. Il Presidente ha poteri d’impulso e di coordinamento
dell’attività associativa ai fini del regolare funzionamento
del Circolo.
2. Il Presidente del Circolo presiede il Consiglio di amministrazione
e ne dirige e coordina l’attività. Presenta la relazione
annuale all’Assemblea sull’attività svolta e sulla situazione
generale del Circolo.
3. Il Presidente ha la rappresentanza generale del Circolo di
fronte ai terzi ed in giudizio. Firma congiuntamente con il
Tesoriere i mandati di pagamento e gli assegni di conto corrente.
In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di
ordinaria amministrazione ed adottare provvedimenti.
4. In caso di assenza temporanea od impedimento del Presidente
i suoi poteri e le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente
del Consiglio di amministrazione ed in subordine dal
consigliere più anziano di età.
CAPO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 30 (Composizione del Consiglio)
1.Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente
del Circolo e da sei consiglieri. I consiglieri sono sempre
rieleggibili.
2. Il Consiglio nomina, nella prima riunione, tra i propri
componenti, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed
il Direttore sportivo e può revocare ciascuna delle predette
cariche.
Articolo 31 (Poteri e funzioni)
1. Al Consiglio spettano i poteri di amministrazione e di gestione
finanziaria del Circolo, nonché la sua conduzione tecnico-
sportiva.
2. Il Consiglio provvede agli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione nei limiti delle previsioni del bilancio
preventivo approvato, salvo quanto previsto dall’articolo 24,
comma 5.
3. Il Consiglio inoltre provvede:
a) alla delibera sull’ammissione di ogni associato;
b) alla determinazione della quota di ammissione;
c) alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
di cui all’articolo 41 dello statuto;
d) all’assunzione, alla gestione ed al licenziamento del personale
provvedendo altresì all’accantonamento del trattamento
di fine rapporto a mezzo polizza assicurativa;
e) alla formulazione di eventuali regolamenti;
f) alla nomina ed alla revoca di commissioni di associati;
g) alla sollecita sottoposizione al Collegio dei probiviri
delle fattispecie di carattere disciplinare, nonché delle controversie
tra gli associati, derivanti dall’attuazione del
rapporto associativo e di quelle tra gli associati e gli organi
associativi;
h) a proporre le modifiche dello statuto;
i) ad ogni altra incombenza non attribuita espressamente ad
altri organi associativi.
Articolo 32 (Riunioni e deliberazioni)
1.Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa
o su richiesta di due consiglieri con la specificazione degli
argomenti da trattare.
2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro
componenti.
3. Le deliberazioni sono prese di regola per consenso od in
mancanza a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti
prevale il voto di chi presiede.
4. Il verbale di ogni riunione consiliare è redatto su apposito
registro dal Segretario o da un consigliere di volta in
volta designato, ed, in copia, esposto in bacheca per la durata
di quindici giorni, con lo stralcio delle decisioni riguardanti
le singole persone.
Articolo 33 (Segretario)
Il Segretario coordina e sovrintende all’ufficio di segreteria
e vigila sulle mansioni del personale e sul regolare funzionamento
dei servizi del Circolo. E’ depositario dei libri e dei
registri associativi.
Articolo 34 (Tesoriere)
Il Tesoriere sovrintende alle operazioni di cassa e di banca
verificandone la regolarità e vigila sulla regolare esazione
delle entrate.
Articolo 35 (Direttore sportivo)
Il Direttore sportivo sovrintende all’attività sportiva del
Circolo, alla partecipazione dei tesserati a campionati individuali
o a squadre, individua le manifestazioni sportive alle
quali i tesserati possono partecipare in rappresentanza del
Circolo. Vigila inoltre sulla regolare manutenzione dei campi
da tennis e di tutte le altre strutture sportive e loro pertinenze.
CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Articolo 36 (Composizione)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre componenti
eletti tra gli iscritti all’Albo unico dei dottori commercialisti
ed esperti contabili od anche tra i professori universitari
di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2. I componenti del Collegio nominano tra essi, nella prima
riunione, il proprio presidente.
3. I componenti del Collegio sono rieleggibili.
Articolo 37 (Poteri e funzioni)
1. Il Collegio dei revisori ha competenza in materia di controllo
della gestione contabile. Deve riunirsi almeno una volta
ogni trimestre per verificare la regolare tenuta della contabilità,
la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili
nonché, ove lo ritenga opportuno, la consistenza finanziaria
del patrimonio associativo. Le riunioni del Collegio
sono valide con la presenza di almeno due componenti. Il verbale
viene redatto su apposito registro da un componente di
volta in volta designato. Il registro dei verbali è conservato
a cura del segretario del Circolo.
2. Il Collegio deve comunicare per iscritto al Consiglio di
amministrazione le irregolarità riscontrate.
3. Il Collegio presenta la relazione annuale all’Assemblea
convocata per l’approvazione dei bilanci.
4. Ogni revisore ha la facoltà di esercitare anche individualmente
le funzioni di verifica e di controllo e può intervenire
alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto
di voto.
CAPO VI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 38 (Composizione)
1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti
preferibilmente tra gli ex Presidenti del Circolo e tra gli
associati con almeno dieci anni di anzianità che, comunque,
non abbiano subito un provvedimento disciplinare di diffida o
di sospensione.
2. I probiviri nominano tra essi nella prima riunione il presidente
del Collegio.
3. I probiviri sono sempre rieleggibili.
Articolo 39 (Poteri e funzioni)
1. Il Collegio dei probiviri ha il compito d’istruire e di decidere
ogni questione di ordine disciplinare, le controversie
tra associati per motivi inerenti alla vita associativa, nonché
quelle tra gli associati e il Consiglio di amministrazione.
2. Il Collegio dei probiviri provvede d’ufficio, su iniziativa
del Consiglio di amministrazione o su istanza, depositata in
busta chiusa nell’ufficio di segreteria, di chi vi abbia interesse.
Il Segretario del Circolo trasmette immediatamente detta
istanza al presidente del Collegio che provvede a convocare
nel termine di dieci giorni il Collegio medesimo con contestuale
comunicazione al Presidente del Circolo.
3. Il Collegio decide secondo equità, inappellabilmente e senza
formalità di rito salvaguardando i principi della contestazione,
della difesa e del contraddittorio.
4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di
tutti i suoi componenti e le sue decisioni sono prese di regola
per consenso o, in mancanza, a maggioranza di voti, con votazione
segreta nelle decisioni in materia disciplinare.
5. Le decisioni del Collegio devono essere motivate. Il verbale
viene redatto su apposito registro da un componente di volta
in volta designato. Il registro dei verbali è conservato a
cura del Segretario del Circolo.
6. Le decisioni del Collegio sono comunicate tempestivamente
dal Presidente del Circolo agli interessati a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mani
con firma per ricevuta.
TITOLO IV
DEL BILANCIO
Articolo 40 (Esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il
trentuno dicembre di ogni anno.
Articolo 41 (Redazione ed approvazione dei bilanci)
1. Il bilancio consuntivo di esercizio ed il bilancio preventivo
devono essere redatti dal Consiglio di amministrazione.
Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico delle entrate e delle spese e dal rendiconto
di cassa. Il bilancio preventivo è costituito dalle previsioni
delle entrate e delle spese.
2. I bilanci sono sottoposti per l’approvazione all’Assemblea
entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell’esercizio e sono
corredati da una relazione del Consiglio di amministrazione
sull’andamento della gestione associativa e sulla programmazione
finanziaria.
3. I bilanci e la relazione sono trasmessi al Collegio dei revisori
contabili, per gli adempimenti di competenza, almeno 20
giorni prima della data fissata per l’Assemblea e sono depositati
in segreteria almeno 10 giorni prima della predetta data.
TITOLO V
NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 42 (Durata e scioglimento)
1. La durata del Circolo è illimitata.
2. In ogni caso di scioglimento del Circolo il patrimonio sarà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini
di pubblica utilità secondo l’indicazione dell’Assemblea degli
associati e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 43 (Disposizioni transitorie)
1. Fino al primo rinnovo delle cariche associative si osservano
le seguenti disposizioni:
a) l’attuale composizione del Consiglio di amministrazione rimane
immutata;
b) la deliberazione di cui all’articolo 8, comma 4, deve riportare
almeno quattro voti favorevoli;
c) le riunioni del Consiglio di amministrazione di cui
all’articolo 32, comma 2, sono valide con la presenza di almeno
tre componenti;
d) la convocazione dell’Assemblea può essere richiesta da almeno
due consiglieri.
2. Per i figli degli associati ai quali, alla data di approvazione
del presente statuto, sia stato già consentito utilizzare
la struttura associativa ai sensi dell’articolo 12, comma
2, il termine di 4 (quattro) anni previsto nello stesso predetto
comma decorre dalla data di approvazione del presente
statuto.
Firmato Alessandro Scelzi.
Firmato Giuseppe Catapano notaio (L.S.). |